I CENTRI PER L’IMPIEGO ex uffici collocamento

giovedì, marzo 18th, 2010 |

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I centri per l’impiego

Il ruolo principale nella gestione e nell’erogazione dei servizi del collocamento è svolto dai Centri per l’impiego, che sostituiscono gli uffici di collocamento. Questi centri sono dislocati a livello provinciale e locale, dando quindi un’impronta decentrata a tutto il sistema dell’impiego.

Le persone in cerca di lavoro devono presentarsi in uno di questi centri, indipendentemente dal luogo di residenza, per dichiarare la loro immediata disponibilità lavorativa, firmando il Patto di servizio.

Vengono poi inserite in un elenco anagrafico, contenente i dati anagrafici del lavoratore, quelli relativi alla residenza e al domicilio, alla composizione del nucleo familiare, i titoli di studio, l’appartenenza a categorie protette e lo stato occupazionale. L’iscrizione vale per tutta la vita lavorativa, salvo che il soggetto ne chieda la cancellazione.

In tal modo si eliminano le liste di collocamento con l’iscrizione in base all’anzianità, alle condizioni familiari o economiche. Conseguentemente non è più necessario timbrare annualmente il libretto di disoccupazione (in termini tecnici il modello C15). I lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento sono stati inclusi d’ufficio nel nuovo elenco.

Il disoccupato viene inserito, tramite una scheda personale, nei Sistemi informativi lavoro, una rete di banche dati regionali e provinciali che costituisce il patrimonio informatico nazionale del lavoro. Aziende pubbliche e private, ed agenzie interinali possono accedere al sistema. In tal modo si favorisce l’incontro tra le richieste delle aziende e le professionalità esistenti nelle banche dati. E’ poi l’azienda a fare la selezione e a decidere autonomamente chi assumere.

Come stabilito nel Patto di servizio, il Centro per l’impiego deve garantire obbligatoriamente a ciascun iscritto un colloquio di orientamento, un’offerta di lavoro o in alternativa un percorso di formazione professionale, entro un determinato periodo di tempo dall’inizio dello stato di disoccupazione: entro sei mesi ai giovani in cerca di prima occupazione, entro un anno a chi è disoccupato da lungo tempo.

I disoccupati e gli inoccupati, da parte loro, hanno l’obbligo di trasferirsi se nella loro scheda, ad esempio, hanno dichiarato tale disponibilità. Altrimenti, perderanno per un certo periodo di tempo, alcune possibilità come quella di frequentare corsi di formazione, o quella di usufruire di determinati benefici previdenziali.

La perdita dello stato di disoccupazione può avvenire per

* mancata presentazione al colloquio orientativo, salvo il caso di comprovati impedimenti oggettivi (è ammesso ritardo di 15 giorni) o di ragioni di salute

* rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro ubicato nel raggio di 50 km dal domicilio del disoccupato (indeterminato, determinato o temporaneo in tal caso se superiore a 4 mesi). L’offerta deve essere adeguata alla professionalità del disoccupato altrimenti può essere rifiutato

In caso di accettazione di un lavoro di durata inferiore a 12 mesi, non si perde l’anzianità di iscrizione, ma si ha sospensione della stessa per la durata del rapporto di lavoro. Se invece il rapporto di lavoro, che viene accettato, supera i 12 mesi, il disoccupato perde l’anzianità per un periodo di tempo pari alla durata del rapporto dopo i 12 mesi. Pertanto se il contratto di lavoro è di 14 mesi, si perdono 2 mesi di anzianità.

Coloro che sono interessati possono contattare il centro per l’impiego più vicino grazie alla banca dati dei Centri per l’impiego disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LINK UTILI:

ministero del lavoro sezione collocamento

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Tags: CENTRI PER L'IMPIEGO, cercare prima occupazione, COME, uffici di collocamento

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